| Lo strano caso di Michele Ciccone |
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| Notizie - Attualità | |||
| Mercoledì 16 Novembre 2011 04:00 | |||
Il Comune di San Giorgio La Molara stipula una convenzione con la Edison Energie Speciali per la realizzazione di un nuovo impianto eolico. I benefici economici per il Comune sono subordinati alla demolizione della casa di un cittadino…di Alessandro Paolo Lombardo Il sindaco di San Giorgio La Molara ha obiettivi ambiziosi, e non è d’accordo con chi gli consiglia di agire con prudenza. Durante il Consiglio Comunale del 18 ottobre 2011 «manifesta di provare rabbia per le opere pubbliche realizzate con i proventi dell’eolico in altri paesi vicini e che si sarebbero potute realizzare anche a San Giorgio». Edens ex machina: la recente convenzione con la EDENS S.p.A. (Edison Energie Speciali, società del gruppo Edison) garantisce al Comune alcuni indennizzi derivanti dalla presenza di un parco eolico nel territorio comunale. Il principale beneficio economico consiste in una “componente variabile annuale”, pari al 3% dell’importo, al netto dell’iva, fatturato annualmente da Edens all’Enel o altro ente per la cessione dell’energia elettrica derivante dagli aerogeneratori realizzati intorno alla località Montagna Noce Verde. L’effetto delle disposizioni di carattere economico, è scritto nella convenzione, è subordinato all’avverarsi di alcune condizioni, tra cui la rinuncia al ricorso contro la società proposto dalla precedente amministrazione dinanzi al Consiglio di Stato (v. Il sindaco che odia le Onlus accusato di favorire la multinazionale). La condizione più inconsueta è riportata alla lettera d: «acquisizione al patrimonio del Comune e conseguente demolizione (…) delle opere abusivamente realizzate in forza del permesso di costruire n. 3315/2008». Viene spiegata minuziosamente la collocazione delle opere in questione, in contrada Noce Verde, particelle 259 e 261 del foglio 17. Nel caso non sia possibile l’acquisizione a patrimonio del Comune, all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire deve seguire la «demolizione definitiva e inoppugnabile di tutte le opere realizzate in forza del permesso a costruire n. 3315/2008». Pare che la Edens non sopporti un’opera che si trova in mezzo al suo parco eolico, e ciò può essere considerato normale. Meno normale è che il Comune s’impegni, in cambio di vantaggi economici, a far demolire l’opera in questione, nello specifico la casa di un sangiorgese. Per cercare di capirci qualcosa, dobbiamo fare qualche passo indietro, verso l’inizio dello strano caso, o della strana casa, di Michele Ciccone. Il permesso di costruire n. 3315/2008 è stato rilasciato il 9 ottobre 2008 dal geometra Salvatore Lombardi, facente funzioni di responsabile dell’Ufficio Tecnico durante l’assenza dell’ingegnere Antonio Pacifico. Quest’ultimo, tornato in servizio, intimava qualche mese dopo a Michele Ciccone la demolizione di quanto realizzato: la casa in questione non rispetta la distanza di venti metri dal ciglio stradale prescritta dalla legge. O meglio, solo metà fabbricato rispetta la distanza. I “ma”. «La copia del progetto agli atti dell’Ufficio Tecnico del Comune mostra un’evidente “correzione in rosso” priva di data, a firma del geometra Lombardi – afferma Alessandro Fusco, legale di Michele Ciccone – L’autorizzazione originale rilasciata dal Comune e depositata presso altri uffici competenti (Ufficio del Genio Civile di Benevento) prevede una distanza di soli 10 metri.» Ciccone chiede una sanatoria, il Comune la rifiuta, il Tar Campania dà torto a Ciccone «senza entrare nel merito del possibile errore del Comune ma facendo riferimento unicamente alla violazione della distanza legale» (Fusco). Ciccone propone appello al Consiglio di Stato, contro il Comune e contro Edison Energie Speciali come controinteressata. La Edens infatti aveva anch’essa ingaggiato un braccio di ferro giudiziario contro Ciccone cercando di impugnare l’ormai celebre permesso 3315/2008 ritenendo, racconta Fusco, che «il fabbricato avrebbe compromesso il rilascio dell’autorizzazione unica del nuovo impianto eolico da parte della Regione Campania». Il Tar Campania in questo caso dava ragione a Ciccone, dichiarando la “carenza di interesse” poiché l’autorizzazione all’impianto era stata ottenuta ugualmente. Questi sono alcuni episodi salienti di una vicenda giudiziaria che qui non interessa ripercorrere totalmente. A complicare ulteriormente le cose potrebbe esserci una certa confusione sui fogli catastali che spinge Ciccone ad ipotizzare persino che la strada comunale sia stata costruita nel suo terreno. Ma nemmeno questo ci interessa particolarmente. Quello che ci interessa è che l’udienza di merito presso il Consiglio di Stato, in grado di sciogliere l’annosa questione tra Ciccone e il Comune, è prevista per il 13 dicembre 2011. Viene dunque da chiedersi perché il Comune si sia impegnato, solo due mesi prima dell’udienza, ad intervenire drasticamente nella faccenda vincolandosi a due sole modalità, finalizzate per giunta al medesimo esito: acquisizione e demolizione oppure annullamento permesso e conseguente demolizione. Si ricordi che le “disposizioni di carattere economico” in materia di importi da versare da parte di Edens al Comune sono subordinate, tra le altre condizioni, proprio alla demolizione del fabbricato di Ciccone. E’ possibile che la repressione di un presunto abuso edilizio diventi oggetto di scambio in un contratto? Il consigliere d’opposizione Luigi Antonio Vella trova assurdo che la convenzione tra il Comune e la Edens sorvoli sulle molteplici violazioni della multinazionale, sanandole, e si accanisca sulla violazione infinitamente meno grave di un cittadino. Il Comune, inoltre, concederebbe alla Edens quanto finora le è stato negato dalla Giustizia: l’annullamento del permesso 3315/2008. Ma proviamo a fare un salto in avanti. Ipotizziamo che il fabbricato venga demolito e poi il Consiglio di Stato accolga l’appello di Ciccone. Il Comune dovrebbe risarcire, con grave danno economico per la comunità, il cittadino che sarebbe libero, a questo punto, di ricostruirsi la casa. Potrebbe farlo? Nel caso la convenzione rimanga in piedi, «il Comune si impegna a non rilasciare alcun titolo abilitativo, di qualsiasi natura, anche edilizia, ad alcun soggetto (…) all’interno dell’“Area di Riserva 1” costituita da un cerchio di raggio di 500 metri attorno a ciascuno dei 18 aerogeneratori in costruzione o al di fuori di essa, che possa in alcun modo interferire con la costruzione, l’esercizio, l’operatività e la manutenzione dell’Impianto eolico e delle relative opere accessorie e di collegamento…». Non siamo in grado di dire con precisione da dove derivi l’accanimento della Edens nei confronti del fabbricato di Ciccone né è nostra intenzione giudicare l’operato della società, forse dettato da ragioni tecniche e operative. Sappiamo che Ciccone stava portando avanti anche degli imponenti progetti personali legati alla tecnologia eolica ma secondo lo stesso Ciccone i problemi con la Edens non deriverebbero da una forma di concorrenza. Come confermano le vicende giudiziarie, lo scontro ruota tutto intorno al fabbricato che farebbe saltare, sostiene il proprietario, quattro pale eoliche della Edison Energie Speciali, avendo Ciccone avuto la meglio sulle procedure di esproprio attivate da Edens e dalla Regione (vedi questa sentenza del Tar Campania). Ma la convenzione prevede impegni del Comune e limitazioni ai cittadini anche per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili: «il Comune di impegna a non porre in essere fatti, atti o provvedimenti che permettano, favoriscano ovvero attribuiscano a terzi aspettative o titoli per la realizzazione o l’esercizio di gruppi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica o solare (…) all’interno dell’“Area di Riserva 2” costituita da un raggio di 800 metri da ciascuna macchina costituente l’Impianto Eolico…». E’ riservato alla Edens il diritto di recedere anche solo per «valutazioni economiche, tecniche e di mercato circa la profittabilità, finanziabilità e sostenibilità dell’iniziativa di realizzazione ed esercizio dell’Impianto Eolico». Ogni eventuale controversia relativa alla Convenzione «sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano». All right served.
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